[1]Cooperazione giudiziaria

[2]1. Le Parti decidono di sviluppare ulteriormente la cooperazione giudiziaria civile e penale, avvalendosi appieno dei pertinenti strumenti internazionali e bilaterali e fondandosi sui principi della certezza del diritto e del diritto a un processo equo. 2. Le Parti convengono di agevolare ulteriormente la cooperazione giudiziaria civile tra UE e Ucraina sulla base degli strumenti giuridici multilaterali applicabili, in particolare delle convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori. 3. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le Parti si adoperano per migliorare gli accordi sull'assistenza giudiziaria reciproca e sull'estradizione mediante, se del caso, l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 di cui all'articolo 8 del presente accordo, la loro attuazione e una piu' stretta cooperazione con Eurojust.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art24 · fonte su Normattiva