[1]Obiettivo

[2]Le Parti istituiscono progressivamente, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo1, una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (di seguito "GATT 1994").

[3]----------- 1 Salvo quanto altrimenti disposto negli allegati I e II del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art25 · fonte su Normattiva