[1]Responsabilita' dei prestatori intermediari: semplice trasporto ("mere conduit")
[2]1. Le Parti dispongono che, nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:
- a)non dia origine alla trasmissione;
- b)non selezioni il destinatario della trasmissione; e
- c)non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine a una violazione.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
