[1]Ricorso ai servizi di intermediari

[2]Le Parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attivita' collegate a violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale nell'ambiente digitale, le Parti adottano le misure di cui alla presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari. La presente sottosezione si applica unicamente alla responsabilita' che potrebbe derivare dalle violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare del diritto d'autore1.

[3]--------------- 1 Le deroghe alla responsabilita' stabilita dalla presente sottosezione riguardano esclusivamente il caso in cui l'attivita' di prestatore di servizi della societa' dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso a una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere piu' efficiente la trasmissione. Tale attivita' e' di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della societa' dell'informazione non conosce ne' controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art244 · fonte su Normattiva