[1]Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
[2]1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 245, 246 e 247 del presente accordo, le Parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano ne' un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite. 2. Le Parti possono stabilire che i prestatori di servizi della societa' dell'informazione siano tenuti a informare senza indugio le competenti autorita' pubbliche di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
