[1]Codici di condotta e cooperazione legale

[2]Le Parti incoraggiano:

  • a)l'elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
  • b)la presentazione alle autorita' competenti delle Parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici di condotta.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art251 · fonte su Normattiva