[1]Cooperazione
[2]1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale) e conformemente alle disposizioni del titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo, la cooperazione riguarda, tra le altre, le seguenti attivita':
- a)lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprieta' intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sull'evoluzione legislativa;
- b)lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
- c)lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sulle attivita' di repressione svolte a livello centrale e periferico dalle autorita' doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;
- d)lo sviluppo di capacita', gli scambi di personale e la formazione di personale;
- e)la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprieta' intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella societa' civile; la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti.
- f)il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la proprieta' intellettuale;
- g)la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprieta' intellettuale: la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni della proprieta' intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalita' organizzata. 3. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti convengono di mantenere un dialogo efficace sulle questioni relative alla proprieta' intellettuale ("dialogo sulla proprieta' intellettuale") di cui riferiscono al comitato per il commercio, per discutere delle questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale oggetto del presente capo e di ogni altra questione pertinente.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
