Rapporto con il trattato che istituisce la Comunita' dell'energia 1. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente sezione e quelle del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005 o quelle della legislazione dell'UE applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005, prevalgono, per quanto riguarda quel conflitto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005 o le disposizioni della legislazione dell'UE applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005. 2. Nell'attuazione della presente sezione, la preferenza e' accordata all'adozione di disposizioni legislative o altri atti che siano compatibili con il trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005 o basati sulla legislazione applicabile in tale settore nell'UE. In caso di controversia concernente la presente sezione, le disposizioni legislative o gli altri atti che soddisfano i suddetti criteri beneficiano di una presunzione di conformita' alla presente sezione. Nel valutare se le disposizioni legislative o gli altri atti soddisfino tali criteri, si tiene conto di ogni decisione pertinente adottata a norma dell'articolo 91 del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia del 2005. 3. Nessuna delle Parti utilizza le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie del presente accordo per denunciare una violazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' dell'energia.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art278 · fonte su Normattiva