[1]Procedimenti amministrativi
[2]Ciascuna Parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all'articolo 281 del presente accordo in modo coerente, imparziale e ragionevole. A tal fine, ciascuna Parte, nell'applicare tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti dell'altra Parte in casi specifici:
- a)si adopera per comunicare, con un preavviso ragionevole e secondo le sue procedure, l'apertura di un procedimento alle persone interessate dell'altra Parte direttamente coinvolte, con informazioni sulla natura del procedimento, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
- b)accorda alle persone interessate una ragionevole possibilita' di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni misura amministrativa definitiva, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano;
- c)provvede a che le sue procedure siano fondate sulla sua legislazione interna e siano ad essa conformi.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
