[1]Procedimenti amministrativi

[2]Ciascuna Parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all'articolo 281 del presente accordo in modo coerente, imparziale e ragionevole. A tal fine, ciascuna Parte, nell'applicare tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti dell'altra Parte in casi specifici:

  • a)si adopera per comunicare, con un preavviso ragionevole e secondo le sue procedure, l'apertura di un procedimento alle persone interessate dell'altra Parte direttamente coinvolte, con informazioni sulla natura del procedimento, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
  • b)accorda alle persone interessate una ragionevole possibilita' di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni misura amministrativa definitiva, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano;
  • c)provvede a che le sue procedure siano fondate sulla sua legislazione interna e siano ad essa conformi.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art285 · fonte su Normattiva