[1]Definizioni
[2]Ai fini del presente capo si intende per: 1. "misure di applicazione generale": le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative di applicazione generale e qualsivoglia altro atto, altra interpretazione o altro requisito di carattere generale o astratto che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal presente accordo. Non e' considerata tale una pronuncia che si applica a una persona particolare; 2. "persona interessata": ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta a obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi dell'articolo 282 del presente accordo.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
