[1]Contesto e obiettivi

[2]1. Le Parti richiamano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e i programmi politici concordati a livello internazionale in materia di politica sociale e del lavoro, in particolare l'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL") e la dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso. Le Parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, e per far si' che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali. 2. A tal fine le Parti riconoscono l'importanza di tenere pienamente conto degli interessi economici, sociali e ambientali non solo delle rispettive popolazioni, ma anche delle future generazioni e garantiscono la sinergia delle politiche ambientali, sociali e di sviluppo economico.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art289 · fonte su Normattiva