[1]Diritto di regolamentare

[2]1. Le Parti, riconoscendo il diritto di ciascuna di esse di stabilire i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e le politiche e priorita' in materia di sviluppo sostenibile conformemente ai pertinenti accordi e principi internazionalmente riconosciuti nonche' quello di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative, dispongono che la propria legislazione preveda livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adoperano per il miglioramento di tale legislazione. 2. Per realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, l'Ucraina procede al ravvicinamento delle sue disposizioni legislative e regolamentari e delle sue pratiche amministrative all'acquis dell'UE.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art290 · fonte su Normattiva