[1]Regolamento di procedura

[2]1. Le procedure di risoluzione delle controversie alle quali si applica il presente capo sono disciplinate dal regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo. 2. Le udienze del collegio arbitrale sono pubbliche conformemente al regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art318 · fonte su Normattiva