[1]Informazioni e consulenza tecnica

[2]Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene opportuno per il procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti affinche' possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate stabilite nel territorio delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente al regolamento di procedura contenuto nell'allegato XXIV del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art319 · fonte su Normattiva