1. Le Parti decidono di proseguire e intensificare l'attuale cooperazione nel campo dell'energia per rafforzare la sicurezza, la competitivita' e la sostenibilita' energetiche, essenziali per la promozione della crescita economica e dell'integrazione di mercato, anche attraverso il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia e la partecipazione alla cooperazione regionale in materia. La cooperazione normativa tiene conto della necessita' di adempiere obblighi di servizio pubblico, quali le misure per informare i consumatori e tutelarli in rapporto a pratiche di vendita sleali, e della necessita' di garantire l'accesso dei consumatori, compresi i cittadini piu' vulnerabili, all'energia a prezzi accessibili. 2. La cooperazione si basa su un partenariato globale e si ispira ai principi dell'interesse comune, della reciprocita', della trasparenza e della prevedibilita', coerentemente con i principi dell'economia di mercato, il Trattato sulla Carta dell'energia del 1994, il memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore dell'energia e altri accordi multilaterali e bilaterali collegati.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art337 · fonte su Normattiva