[1]Energia

[2]1. Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:

  • a)diversificare l'approvvigionamento energetico e sviluppare forme di energia nuove e rinnovabili su base commerciale;
  • b)conseguire un uso razionale dell'energia, in particolare promuovendo la gestione della domanda di energia;
  • c)favorire il trasferimento di tecnologie finalizzato a un uso efficiente dell'energia;
  • d)contrastare i cambiamenti climatici, anche attraverso la fissazione del prezzo del carbonio (carbon pricing);
  • e)migliorare lo sviluppo delle capacita', anche attraverso la possibilita' della formazione, e facilitare gli investimenti nel settore dell'energia sulla base di norme trasparenti, non discriminatorie e compatibili con il mercato;
  • f)promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia. 2. A tal fine, le parti si adoperano per incoraggiare i contatti tra gli organismi competenti in materia di pianificazione energetica e promuovere lo svolgimento di attivita' comuni di ricerca tra gli istituti di ricerca e le universita', in particolare nelle sedi regionali competenti. Le due parti esaminano le ulteriori possibilita' di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza e protezione nucleare, entro i limiti dei rispettivi quadri giuridici e politici. Con riferimento all'articolo 34 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) svoltosi a Johannesburg nel 2002, le parti possono cercare di affrontare il problema del rapporto fra l'accesso a servizi energetici a prezzi accessibili e lo sviluppo sostenibile. Queste attivita' possono essere promosse in collaborazione con l'iniziativa Energia dell'Unione europea varata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art31 · fonte su Normattiva