Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente deve fornire ai cittadini, alle imprese e ai responsabili decisionali dell'Ucraina e dell'UE informazioni pertinenti in base alle quali essi possano adottare decisioni informate. Occorre che il sistema statistico nazionale rispetti i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU tenendo conto dell'acquis statistico dell'UE, compreso il codice delle statistiche europee, cosi' da armonizzarsi alle norme e agli standard europei. L'acquis in campo statistico e' illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello Statistical Requirements Compendium, che e' considerato dalle Parti come allegato al presente accordo (Allegato XXIX).

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art355 · fonte su Normattiva