[1]Statistiche

[2]1. Le parti decidono di cooperare alla messa a punto di migliori metodi e programmi statistici in conformita' delle norme riconosciute a livello internazionale, ivi compresi la raccolta, il trattamento, il controllo di qualita' e la diffusione delle statistiche, allo scopo di sviluppare indicatori che consentano una migliore comparabilita' tra le parti, cosi' da consentire loro di individuare le esigenze in materia di informazione statistica nei settori disciplinati dal presente accordo. Le parti riconoscono l'utilita' della cooperazione bilaterale a sostegno di questi obiettivi. 2. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro: scambi tecnici, anche di scienziati, tra l'istituto nazionale di statistica e informazione di Cuba e gli istituti statistici degli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat, lo sviluppo di metodi perfezionati e compatibili di raccolta, disaggregazione, analisi e interpretazione dei dati e l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi volti a integrare le capacita' statistiche.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art57 · fonte su Normattiva