[1]Statistiche

[2]1. Le Parti sviluppano e rafforzano la loro cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di fornire tempestivamente dati statistici comparabili a livello internazionale e affidabili. Ci si attende che sistemi statistici sostenibili, efficienti e professionalmente indipendenti forniscano ai cittadini, alle imprese e ai decisori delle Parti informazioni pertinenti che permettano loro di prendere decisioni informate. Le Parti si scambiano, tra l'altro, informazioni ed esperienze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza gia' acquisita. Tale cooperazione ha come scopo:

  • a)la progressiva armonizzazione dei sistemi statistici delle Parti;
  • b)il perfezionamento dello scambio di dati tra le Parti, tenendo conto delle pertinenti metodologie applicate a livello internazionale;
  • c)il miglioramento delle capacita' professionali degli operatori statistici, per consentire loro di applicare gli standard statistici pertinenti;
  • d)la promozione dello scambio di esperienze tra le Parti sullo sviluppo delle competenze tecniche in materia di statistiche. 2. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art42 · fonte su Normattiva