1. Le Parti:
- a)si scambiano informazioni e competenze;
- b)attuano attivita' di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie piu' pulite;
- c)pianificano la gestione delle catastrofi e di altre situazioni di emergenza;
- d)attuano attivita' congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel quadro delle agenzie competenti. 2. Le Parti dedicano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
