1. Le Parti:

  • a)si scambiano informazioni e competenze;
  • b)attuano attivita' di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie piu' pulite;
  • c)pianificano la gestione delle catastrofi e di altre situazioni di emergenza;
  • d)attuano attivita' congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel quadro delle agenzie competenti. 2. Le Parti dedicano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art362 · fonte su Normattiva