1. La cooperazione tra le Parti mira ad agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento del settore dei trasporti in Ucraina e il suo graduale ravvicinamento a standard operativi e a politiche comparabili a quelli dell'UE, in particolare mediante l'attuazione delle misure enunciate nell'allegato XXXII del presente accordo, fatti salvi gli obblighi che discendono da specifici accordi in materia di trasporti conclusi tra le Parti. L'attuazione di tali misure non puo' essere in contrasto con i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da accordi internazionali di cui esse siano parti, ne' con la partecipazione delle Parti a organizzazioni internazionali. 2. La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere piu' scorrevoli i flussi dei trasporti tra l'Ucraina, l'UE e i paesi terzi della regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici, transfrontalieri e di altra natura, a potenziare le reti di trasporto e a migliorare le infrastrutture, in particolare sui principali assi di collegamento tra le Parti. Questa cooperazione comprende azioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere. 3. La cooperazione comprende scambi di informazioni e attivita' congiunte: - a livello regionale, in particolare prendendo in considerazione e integrando i progressi conseguiti nell'ambito di varie intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il gruppo di esperti per i trasporti nel partenariato orientale, il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA), il processo di Baku e altre iniziative nel campo dei trasporti; - a livello internazionale, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti e degli accordi e delle convenzioni internazionali ratificati dalle Parti, e nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell'UE.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art368 · fonte su Normattiva