[1]Cooperazione industriale

[2]1. Le parti si adoperano per rafforzare la cooperazione industriale, in particolare attraverso:

  • i)lo sviluppo di legami commerciali tra i fabbricanti del settore aeronautico di entrambe le parti;
  • ii)la promozione e lo sviluppo di progetti comuni allo scopo di raggiungere uno sviluppo sostenibile del settore del trasporto aereo, comprese le infrastrutture;
  • iii)la cooperazione tecnica per l'attuazione di norme UE;
  • iv)la promozione di opportunita' per fabbricanti e progettisti del settore aeronautico; e
  • v)la promozione di investimenti nell'ambito del presente accordo. 2. Il presente accordo non pregiudica le norme tecniche e industriali esistenti in Ucraina per la fabbricazione di aeromobili e dei loro componenti che non sono contemplati dall'allegato I del presente accordo. 3. Spetta al comitato misto monitorare e facilitare la cooperazione industriale.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art12 · fonte su Normattiva