Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle industrie minerarie e metallurgiche, con l'obiettivo di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni non attinenti all'energia, con particolare riferimento all'estrazione di minerali metallici e industriali. Questa cooperazione lascia impregiudicato quanto disposto in relazione al carbone dall'articolo 339 del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art381 · fonte su Normattiva