Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 381 del presente accordo, le Parti cooperano per:

  • a)scambiarsi informazioni sulla situazione di base delle loro industrie minerarie e metallurgiche;
  • b)scambiarsi informazioni sulle prospettive delle industrie minerarie e metallurgiche dell'UE e dell'Ucraina, dal punto di vista dei consumi, della produzione e delle previsioni di mercato;
  • c)scambiarsi informazioni sulle misure prese dalle Parti per facilitare il processo di ristrutturazione di questi settori;
  • d)scambiarsi informazioni e le migliori pratiche relative allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie e metallurgiche dell'Ucraina e dell'UE.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art382 · fonte su Normattiva