[1]prime

[2]1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione e la promozione della loro comprensione reciproca nel settore delle materie prime. 2. Tale cooperazione e tale promozione della comprensione reciproca dovrebbero riguardare aspetti come il quadro normativa per il settore delle materie prime (comprese la gestione dei proventi del settore minerario ai fini dello sviluppo socioeconomico e la normativa sulla tutela ambientale e sulla sicurezza applicabile ai settori minerario e delle materie prime) e degli scambi di materie prime. Al fine di migliorare la cooperazione e la comprensione reciproca, ciascuna parte puo' chiedere che siano indette riunioni ad hoc sulle materie prime. 3. Le parti riconoscono che un contesto trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole e' il modo migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti esteri diretti nella produzione e nel commercio delle materie prime. 4. Le parti, tenendo conto delle politiche e degli obiettivi economici di entrambe e nell'intento di incentivare il commercio, convengono di promuovere la cooperazione per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi di materie prime. 5. Su richiesta di una parte, eventuali queStioni inerenti agli scambi di materie prime possono essere sollevate e discusse durante le riunioni del comitato misto e del sottocomitato, che hanno il potere di prendere decisioni in merito a norma dell'articolo 56 secondo i principi enunciati nei paragrafi precedenti.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art25 · fonte su Normattiva