1. La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi:
- a)il rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali, soprattutto nelle zone rurali;
- b)l'importanza del patrimonio culturale;
- c)un'interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente. 2. Le disposizioni pertinenti relative agli operatori turistici sono contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo. Le disposizioni pertinenti relative alla circolazione delle persone sono previste dall'articolo 19 del presente accordo.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
