1. La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi:

  • a)il rispetto dell'integrita' e degli interessi delle comunita' locali, soprattutto nelle zone rurali;
  • b)l'importanza del patrimonio culturale;
  • c)un'interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente. 2. Le disposizioni pertinenti relative agli operatori turistici sono contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo. Le disposizioni pertinenti relative alla circolazione delle persone sono previste dall'articolo 19 del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art400 · fonte su Normattiva