[1]Circolazione delle persone

[2]1. Le Parti danno piena attuazione ai seguenti accordi:

  • a)l'accordo di riammissione tra la Comunita' europea e l'Ucraina del 18 giugno 2007 (attraverso il comitato misto per la riammissione di cui al suo articolo 15);
  • b)l'accordo tra la Comunita' europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti del 18 giugno 2007 (attraverso il comitato misto di gestione dell'accordo di cui al suo articolo 12). 2. Le Parti si adoperano inoltre per accrescere la mobilita' dei cittadini e far ulteriormente progredire il dialogo sui visti. 3. Le Parti procedono per gradi verso l'instaurazione, a tempo debito, di un regime di esenzione dal visto, purche' sussistano le condizioni di una mobilita' ben gestita e sicura illustrate nel piano di azione in due fasi per la liberalizzazione dei visti presentato al vertice UE-Ucraina del 22 novembre 2010.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art19 · fonte su Normattiva