1. Le Parti cooperano nel settore dello sport e dell'attivita' fisica per concorrere allo sviluppo di uno stile di vita sano in tutte le fasce di eta', promuovere le funzioni sociali e i valori educativi dello sport e combattere le minacce allo sport, quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza. 2. La cooperazione riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni e di buone pratiche nei seguenti campi:
- a)la promozione dell'attivita' fisica e dello sport attraverso il sistema scolastico, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni non governative;
- b)la partecipazione allo sport e l'attivita' fisica come mezzi in grado di contribuire a uno stile di vita sano e al benessere generale;
- c)lo sviluppo di sistemi nazionali di competenze e qualifiche nel settore dello sport;
- d)l'integrazione, attraverso lo sport, dei gruppi svantaggiati;
- e)la lotta al doping;
- f)la lotta alle partite truccate;
- g)la sicurezza durante i principali eventi sportivi internazionali.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
