1. Le Parti cooperano nel settore dello sport e dell'attivita' fisica per concorrere allo sviluppo di uno stile di vita sano in tutte le fasce di eta', promuovere le funzioni sociali e i valori educativi dello sport e combattere le minacce allo sport, quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza. 2. La cooperazione riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni e di buone pratiche nei seguenti campi:

  • a)la promozione dell'attivita' fisica e dello sport attraverso il sistema scolastico, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni non governative;
  • b)la partecipazione allo sport e l'attivita' fisica come mezzi in grado di contribuire a uno stile di vita sano e al benessere generale;
  • c)lo sviluppo di sistemi nazionali di competenze e qualifiche nel settore dello sport;
  • d)l'integrazione, attraverso lo sport, dei gruppi svantaggiati;
  • e)la lotta al doping;
  • f)la lotta alle partite truccate;
  • g)la sicurezza durante i principali eventi sportivi internazionali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art441 · fonte su Normattiva