Art. 15 (Accordo di cooperazione)
[1]ai servizi
[2]La Svizzera ha accesso a tutti i servizi del GNSS europeo oggetto del presente accordo e al PRS oggetto di un accordo separato sul PRS. La Svizzera ha manifestato interesse per il PRS, considerandolo un elemento importante della sua partecipazione ai programmi europei GNSS. Le parti si adoperano per concludere un accordo sul PRS che garantisca la partecipazione svizzera al PRS non appena sia presentata una richiesta al riguardo da parte della Svizzera e sia stata completata la procedura di cui all'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Testo vigente dal 26 maggio 2021
