1. Il comitato parlamentare di associazione puo' chiedere ogni informazione utile relativa all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione, che fornisce al comitato le informazioni richieste. 2. Il comitato parlamentare di associazione e' informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione. 3. Il comitato parlamentare di associazione puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione. 4. Il comitato parlamentare di associazione puo' istituire sottocomitati parlamentari di associazione.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art468 · fonte su Normattiva