[1]Graduale ravvicinamento

[2]In linea con gli obiettivi del presente accordo enunciati all'articolo 1, l'Ucraina procede al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell'UE richiamato negli allegati da I a XLIV, sulla base degli impegni assunti ai titoli IV, V e VI del presente accordo e conformemente a quanto previsto da tali allegati. La presente disposizione fa salvi i principi e gli obblighi specifici in materia di ravvicinamento normativo previsti dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art474 · fonte su Normattiva