[1]Monitoraggio

[2]1. Per monitoraggio si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente accordo. 2. Il monitoraggio comprende la valutazione - anche sotto i profili attuativo e applicativo - del ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'Unione europea quale definito nel presente accordo. La valutazione puo' essere condotta singolarmente o, previo accordo, congiuntamente dalle Parti. Per facilitare il processo di valutazione, l'Ucraina comunica all'UE i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nell'accordo per il ravvicinamento ad atti normativi dell'UE. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalita' delle valutazioni e la loro frequenza, tiene conto delle modalita' specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali creati a norma del presente accordo. 3. Il monitoraggio puo' comprendere missioni in loco con la partecipazione di istituzioni, organi e organismi dell'UE, organismi non governativi, autorita' di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, a seconda della necessita'. 4. I risultati delle attivita' di monitoraggio, compresa la valutazione del ravvicinamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono discussi in tutti i comitati o organi competenti istituiti in forza del presente accordo. Questi comitati e organi possono adottare, all'unanimita', raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di associazione. 5. Se le Parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di associazione, in virtu' dei poteri ad esso conferiti dall'articolo 463 del presente accordo, decide un'ulteriore apertura del mercato, secondo quanto definito nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. 6. Alle raccomandazioni congiunte di cui al paragrafo 4 del presente articolo trasmesse al Consiglio di associazione o alla mancata adozione di tali raccomandazioni non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie definita nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Alle decisioni adottate dall'organo istituzionale competente o alla mancata adozione di tali decisioni non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie definita nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art475 · fonte su Normattiva