[1]Non discriminazione

[2]1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale in esso contenuta:

  • a)le misure applicate dall'Ucraina nei confronti dell'Unione o degli Stati membri non devono dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro societa' o imprese;
  • b)le misure applicate dall'Unione o dagli Stati membri nei confronti dell'Ucraina non devono dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini ucraini, societa' o imprese ucraine. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 fanno salvo il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art473 · fonte su Normattiva