[1]Considerazione dell'interesse pubblico
[2]Una Parte puo' non applicare le misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni emerse durante l'inchiesta, si puo' chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non e' nell'interesse pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria nazionale e degli utilizzatori, dei consumatori e degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorita' incaricate dell'inchiesta.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
