[1]Trasparenza
[2]1. Le Parti convengono che le misure antidumping e compensative devono essere utilizzate nel pieno rispetto delle disposizioni rispettivamente dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM ed essere basate su un sistema equo e trasparente. 2. Una Parte, dopo che le sue autorita' competenti hanno ricevuto una domanda antidumping debitamente documentata riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte e al piu' tardi quindici giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda. 3. Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SMC, immediatamente dopo l'eventuale istituzione delle misure provvisorie e in ogni caso prima della decisione definitiva, le Parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure. La comunicazione e' fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni. Dopo la comunicazione delle informazioni finali, le parti interessate hanno a disposizione almeno dieci giorni per formulare le loro osservazioni. 4. Purche' lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato e conformemente alla legislazione interna di una Parte in materia di procedure d'inchiesta, alle parti interessate e' data la possibilita' di essere sentite per esprimere il proprio punto di vista nel quadro delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
