[1]Consultazioni

[2]1. Una Parte offre all'altra Parte, su richiesta di quest'ultima, la possibilita' di consultazioni su questioni specifiche che dovessero emergere in relazione all'applicazione delle misure di difesa commerciale, questioni che possono riguardare, tra l'altro, i metodi di calcolo dei margini di dumping, compresi i vari adeguamenti, l'uso delle statistiche, l'andamento delle importazioni, la determinazione del pregiudizio e l'applicazione della regola del dazio inferiore. 2. Le consultazioni si svolgono il piu' presto possibile e di norma entro ventuno giorni dalla richiesta. 3. Le consultazioni a norma della presente sezione si svolgono fatti salvi gli articoli 41 e 47 del presente accordo e nel pieno rispetto degli stessi.

Testo vigente dal 24 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art50bis · fonte su Normattiva