[1]Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformita'

[2]1. L'Ucraina adotta le misure necessarie per conformarsi progressivamente alle regolamentazioni tecniche dell'UE, alle procedure dell'UE in materia di normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformita' e al suo sistema di vigilanza del mercato e si impegna a seguire i principi e le pratiche stabiliti nelle decisioni e nei regolamenti pertinenti dell'UE1 2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Ucraina, secondo il calendario di cui all'allegato III del presente accordo:

  • i)integra il pertinente acquis dell'UE nella propria legislazione;
  • ii)realizza le riforme amministrative e istituzionali necessarie all'attuazione del presente accordo e dell'accordo sulla valutazione della conformita' e l'accettazione dei prodotti industriali (di seguito "ACAA") di cui all'articolo 57 del presente accordo; e
  • iii)predispone il sistema amministrativo efficace e trasparente necessario all'attuazione del presente capo. 3. Le Parti concordano e rispettano il calendario di cui all'allegato III del presente accordo. 4. Successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta alla Parte UE relazioni annuali sulle misure adottate in applicazione del presente articolo. Qualora le azioni elencate nel calendario che figura nell'allegato III del presente accordo non siano state attuate entro i tempi stabiliti, l'Ucraina fornisce un nuovo calendario relativo al completamento dell'azione in questione. 5. L'Ucraina si astiene dal modificare la legislazione orizzontale e settoriale elencata nell'allegato III del presente accordo, se non per allinearla progressivamente al corrispondente acquis dell'UE e mantenere tale allineamento. 6. L'Ucraina notifica alla Parte UE tali modifiche della sua legislazione nazionale. 7. L'Ucraina dispone che i suoi competenti organismi nazionali partecipino appieno, in base al settore di attivita' e al possesso dello status di membro, agli organismi europei e internazionali che si occupano di normazione, metrologia legale e fondamentale e valutazione della conformita', accreditamento compreso. 8. L'Ucraina recepisce progressivamente, come norme nazionali, il corpus delle norme europee (EN), comprese le norme europee armonizzate, il cui uso volontario costituisce una presunzione di conformita' alla legislazione elencata nell'allegato III del presente accordo. Contemporaneamente a tale recepimento, essa ritira le norme nazionali contrastanti, cessando tra l'altro di applicare le norme interstatali (GOST/TOCT) elaborate prima del 1992. L'Ucraina si conforma, inoltre, progressivamente alle altre condizioni per ottenere lo status di membro, in conformita' ai requisiti applicabili ai membri a pieno titolo degli organismi europei di normazione.

[3]------------ 1 In particolare, la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art56 · fonte su Normattiva