[1]Obiettivo

[2]1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare gli scambi tra le Parti delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie, tutelando nel contempo la vita e la salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali mediante:

  • a)un'assoluta trasparenza per quanto attiene alle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi;
  • b)il ravvicinamento del diritto ucraino a quello dell'UE;
  • c)il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle Parti e l'applicazione del principio di regionalizzazione;
  • d)l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie o fitosanitarie mantenute da una Parte;
  • e)l'ulteriore attuazione dei principi dell'accordo SPS;
  • f)l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e
  • g)una migliore comunicazione e cooperazione tra le Parti sulle misure sanitarie e fitosanitarie. 2. Il presente capo mira inoltre migliorare l'intesa tra le Parti per quanto riguarda le norme per il benessere degli animali.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art59 · fonte su Normattiva