[1]Campo di applicazione

[2]La presente sezione si applica alle misure delle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo1 nel loro territorio delle categorie di prestatori di servizi definiti all'articolo 86, punti da 17 a 21, del presente accordo.

[3]----------- 1 Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la disciplina riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonche' gli accordi salariali collettivi. Gli impegni in materia di circolazione delle persone non si applicano qualora la finalita' o l'effetto di tale circolazione sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art97 · fonte su Normattiva