[1]Personale chiave

[2]1. Una persona giuridica della Parte UE o una persona giuridica dell'Ucraina ha il diritto -conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento ospitante - di assumere o di far assumere dalle sue controllate, dalle sue succursali e dai suoi uffici di rappresentanza stabiliti, rispettivamente, nel territorio dell'Ucraina o della Parte UE, lavoratori che siano rispettivamente cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dell'Ucraina, purche' si tratti di personale chiave ai sensi dell'articolo 86 del presente accordo, impiegato esclusivamente da tali persone giuridiche, controllate, succursali e uffici di rappresentanza. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. L'ingresso e il soggiorno temporaneo di tali dipendenti hanno una durata massima di tre anni. 2. L'ingresso e la presenza temporanea di persone fisiche, rispettivamente, dell'Ucraina e della Parte UE, nel territorio della Parte UE o dell'Ucraina sono consentiti se si tratta di rappresentanti di persone giuridiche e di visitatori per motivi professionali ai sensi dell'articolo 86, punto 17, lettera a), del presente accordo. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei visitatori per motivi professionali hanno una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art98 · fonte su Normattiva