Art. 24 (Convenzione)
[1]- Notifiche
[2]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa nonche' all'Unione europea e a ciascuno Stato che ha aderito alla presente Convenzione o che e' stato invitato a farlo: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 19, 20 e 21; d ogni riserva e ritiro della riserva eseguiti conformemente all'articolo 22; e ogni dichiarazione eseguita conformemente all'articolo 5 paragrafo 5; f ogni denuncia notificata conformemente all'articolo 23; g ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione alla presente Convenzione.
[3]In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
[4]Fatta a Rotterdam, il 30 gennaio 2017, in francese e inglese, le due versioni facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati menzionati nell'articolo 18 paragrafo 1 nonche' ad ogni Stato e alla Unione europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.
Testo vigente dal 25 novembre 2021
