Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002
Art. 9 (Protocollo aggiuntivo) — Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione nonche' ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione,
- a)ogni firma;
- b)ogni deposito di uno strumento di ratifica, d' accettazione, d' approvazione o d'adesione;
- c)ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5, 6 e 7;
- d)ogni denuncia;
- e)ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione nonche' ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.
Testo vigente dal 7 aprile 2023
