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[1]Art. 2. - Per ottenere tale autorizzazione gli interessati dovranno far pervenire al Ministero per la stampa e la propaganda una istanza nella quale sara' indicato lo stabile che si intende vendere o locare, coi dati relativi agli ambienti ed all'uso alberghiero al quale e' adibito.
[2]Il Ministero per la stampa e la propaganda dovra' comunicare la sua decisione entro un mese dal giorno nel quale sara' spedita l'istanza. Il termine decorrera' dalla consegna all'ufficio postale. Trascorso tale termine in mancanza di comunicazioni l'istanza s'intendera' accolta.
[3]Art. 3. - Il Ministero per la stampa e la propaganda concedera' tale autorizzazione allorche' avra' accertato che la destinazione alberghiera, non e' necessaria alle esigenze del movimento turistico nazionale. Accertata invece la necessita' di mantenere la destinazione alberghiera il Ministero per la stampa e la propaganda ha diritto di esercitare prelazione a giusto prezzo entro tre mesi dall'invio dell'istanza, secondo le modalita' previste nell'articolo precedente, a favore dell'Ente o della persona che assuma di mantenere, almeno per dieci anni, la destinazione alberghiera, fissando all'uopo convenienti garanzie.
[4]Il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra vendita o di locazione, e' determinato con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda, sentito il Ministero delle finanze (Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici) la Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati nonche' la Federazione nazionale fascista alberghi o turismo.
[5]Fermi restando gli effetti del decreto Ministeriale per cio' che concerne la prelazione a favore dell'Ente o della persona in esso indicati, il proprietario, il locatore o l'affittuario, che non ritenga giusto il prezzo fissato, puo', entro un mese dalla notificazione del decreto, adire l'Autorita' giudiziaria per la determinazione del prezzo in contraddittorio con l'Ente o con la persona anzidetta.
[6]Nel caso che l'autorizzazione prescritta dall'art. 1 non sia stata chiesta ovvero sia stata negata, il contratto di vendita o di locazione e' nullo, ma l'azione di nullita' potra' essere opposta e promossa unicamente dal Ministero per la stampa e la propaganda entro due anni dalla vendita o dalla locazione.
[7]Quando il Ministero per la stampa e la propaganda abbia esercitato il diritto di prelazione di cui al presente articolo, le parti, qualora non si mettano d'accordo in ordine alle clausole inerenti alla vendita e alla locazione, possono concordemente chiedere al predetto Ministero che determini le clausole stesse.
[8]Art. 4. - Il locatore di un edificio destinato interamente o prevalentemente ad uso di albergo, pensione o locanda, nel caso di disdetta o di citazione per finita locazione o per mancato pagamento del canone, nell'iniziare gli atti contro il conduttore, deve darne avviso al prefetto della Provincia ove trovasi l'immobile, che ne informera' il Ministero per la stampa e la propaganda.
[9]Art. 5. - Il locatario di un edificio destinato interamente o prevalentemente ad uso di albergo, pensione o locanda, che intenda richiedere il rinnovo del contratto di locazione, deve farne domanda al locatore, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per atto di ufficiale giudiziario, tre mesi prima della scadenza del contratto stesso per i contratti in corso alla data di pubblicazione del presente decreto. Per i contratti gia' scaduti, per immobili dai quali il conduttore non sia stato sfrattato o che verranno a scadere entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la domanda di rinnovo dovra' essere fatta con le modalita' sopra indicate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
[10]Il locatore dovra' rispondere se concede o meno il rinnovo, entro giorni venti dalla notifica della domanda del locatario.
[11]La domanda per il rinnovo del contratto di locazione potra' essere presentata dal locatario che sia stato adempiente al pagamento del canone di affitto.
[12]Nel caso che tale adempienza sia contestata dal locatore, il Ministero per la stampa e la propaganda stabilira' se il locatario sia stato inadempiente al pagamento del canone.
[13]Tale accertamento non sara' effettuato quando la inadempienza sia stata in precedenza accertata giudizialmente anche con sentenza non passata in giudicato, purche' regolarmente notificata.
[14]Allorche' il locatore non intenda gestire l'albergo direttamente o non l'abbia dato in locazione con contratto regolarmente registrato ed anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, e qualora tra il locatario ed il locatore non sia stato raggiunto l'accordo, il Ministero per la stampa e la propaganda si avvarra' della facolta' attribuitagli dall'art. 3 del presente decreto in favore dell'affittuario che non abbia potuto ottenere rinnovazione e offra sufficienti garanzie, salvo al locatore o al proprietario di adire l'Autorita' giudiziaria entro un mese dalla notificazione del decreto Ministeriale che fissa il canone di locazione, per quanto concerne il canone, fermi restando gli effetti del decreto stesso nei riguardi della rinnovazione del contratto di affitto.
[15]Spetta al Ministero per la stampa e la propaganda di concedere l'autorizzazione nel caso che il locatore intenda gestire direttamente l'albergo,
[16]Art. 6. - Chiunque non osservi le prescrizioni di cui all'art. 4 e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.
[17]Art. 7. - Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme di attuazione del presente decreto, il quale entrera' in vigore il giorno successivo, alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed avra' attuazione fino al 31 dicembre 1940, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termine del decreto stesso. Questo sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
[18]Il Ministro per la stampa e la propaganda e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
[19]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[20]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi 24 luglio 1936 - Anno XIV
[21]VITTORIO EMANUELE.
[22]Mussolini - Ciano - Alfieri - Solmi - Di Revel - Lantini.
[23]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 22 settembre 1936 al 7 marzo 1939
