che regolano lo svolgimento dei servizi concordati 1. Dovra' essere garantita pari ed equa opportunita' alle compagnie aere designate da ciascuna delle Parti Contraenti ad operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Nell'operare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna delle Parti Contraenti terra' conto degli interessi della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente in modo da non incidere indebitamente sui servizi da questa forniti sulle stesse rotte o su parte di esse. 3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti saranno in stretta relazione alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e avranno come loro obiettivo quello di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacita' adeguata a soddisfare i requisiti attuali e ragionevolmente previsti relativi al trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti. 4. La compagnia aerea designata da una Parte Contraente provvedera' a fornire alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente l'approvazione dei piani di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile che verra' utilizzato, almeno trenta (30) giorni prima di ogni stagione estiva o invernale.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;17~accordo-art7 · fonte su Normattiva