Articolo II Accordo Finanziario 1. Le risorse finanziarie necessarie per mantenere in essere le operazioni e le attivita' della TWAS saranno costituiti dai contributi provenienti dal fondo di dotazione della TWAS, dall'UNESCO, e dai contributi del Governo della Repubblica Italiana, nonche' da eventuali sovvenzioni, donazioni e lasciti ad essa intestati da parte di governi, organizzazioni o individui. 2. Il contributo del Governo della Repubblica Italiana in termini di risorse finanziarie sara' di 1.5 miliardi di lire italiane per il primo anno, di 2 miliardi di lire italiane per il secondo anno e di 3 miliardi di lire italiane per il terzo anno, o l'equivalente in Euro. Il contributo italiano sara' aggiornato ogni 2 anni, tenendo conto delle necessita' della TWAS e dei contributi ricevuti da altre fonti. 3. Il contributo annuale del Governo della Repubblica Italiana sara' erogato in soluzione unica ed anticipata il primo giorno di ciascun anno solare in lire italiane o Euro e sara' depositato nella banca indicata dall'UNESCO. 4. Tutte le scritture contabili relative alle attivita' della TWAS saranno espresse in dollari USA, i contributi ricevuti e le spese sostenute in altre valute saranno convertite in dollari USA al tasso ufficiale di cambio di mercato o praticato dalle Nazioni Unite alla data di tali transazioni. 5. L'amministrazione finanziaria della TWAS sara' eseguita in accordo con le regole e le procedure finanziarie previste dall'UNESCO. 6. L'UNESCO fornira' al Governo della Repubblica Italiana, nel formato usualmente seguito dall'UNESCO per la contabilita' e relazioni finanziarie, il rendiconto finanziario annuale della TWAS, riportante le entrate, le uscite, l'attivo ed il passivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, nel quale verranno inclusi i fondi forniti da Governo della Repubblica Italiana. 7. Nel caso di cessazione di questo Accordo, qualsiasi saldo dei fondi nei suddetti conti continuera' ad essere gestito dall'UNESCO finche' tutti gli impegni ed obblighi finanziari sostenuti dall'UNESCO per conto della TWAS derivanti da tali fondi saranno saldati. 8. L'UNESCO puo' siglare accordi con altri stati per assicurare le risorse necessarie alla TWAS per sostenere le sue attivita', previa consultazione congiunta del comitato direttivo e del direttore generale dell'UNESCO

Testo vigente dal 29 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;17~accordo-concernente-l-accademia-delle-scienze-del-terzo-mond-artii · fonte su Normattiva