[1]Articolo VIII Emendamenti all'Articolo XVI (Viaggi e trasporti)

[2]L'Articolo XVI, paragrafo 4, sara' emendato come segue: 4. Per quanto riguarda l'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, i velivoli delle Nazioni Unite, compresi gli aerei civili noleggiati o affittati dalle Nazioni Unite e gli aerei militari di uno Stato membro che fornisca servizi alle Nazioni Unite, potranno, previa notifica e in conformita' con le norme e gli standard applicabili dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO), decollare, sorvolare ed atterrare sul territorio della Repubblica Italiana. In particolare, i voli realizzati con jet supersonici rispetteranno quanto previsto dal Capitolo 3, parte II, Volume I dell'Annesso 16 dell'ICAO. Tali aerei potranno usufruire delle strutture aeroportuali di una Installazione Militare, in base alle disposizioni del presente Memorandum d'Intesa ed ai termini ed alle condizioni enunciate nell'Accordo di Attuazione.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~protocollo-artviii · fonte su Normattiva