DELLA AUTORITA' 1. Il personale della Autorita' sara' composto dalle seguenti categorie:

  • a)personale statutario soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunita' Europee - funzionari - agenti temporanei - agenti a contratto - agenti ausiliari
  • b)personale esterno - esperti nazionali distaccati (END) - esperti a contratto, incaricati di studi, ecc. il personale esterno con incarichi ad hoc di natura specialistica della Autorita' viene considerato "esperto incaricato dalla Autorita'". 2. I privilegi e le immunita' concessi dal presente Accordo al personale della Autorita' e agli esperti incaricati dalla Autorita' mireranno unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Autorita', e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono. 3. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, si conviene specificamente che i funzionari, gli agenti temporanei, gli agenti a contratto e gli agenti ausiliari della Autorita'
  • i)godranno dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, comprese le loro parole e i loro scritti e continueranno a beneficiare di questa immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni;
  • ii)saranno esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Autorita';
  • iii)essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico non saranno sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalita' di registrazione degli stranieri;
  • iv)godranno, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;
  • v)essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico, riceveranno la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani o residenti permanenti.
  • vi)potranno importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso l'Autorita' e per un massimo di due spedizioni - la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che sara' registrato in una serie speciale.
  • vii)beneficeranno, per un periodo di due anni ad iniziare dall'installazione ufficiale dell'Autorita' nella sua sede permanente o dalla loro assunzione da parte dell'Autorita', qualunque sia l'ultimo, dell'esenzione dall'IVA su acquisti e/o importazioni di mobilia ed altri effetti personali, necessari per il loro insediamento, di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia.
  • viii)potranno esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dalla Autorita', senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso. 4. L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata (la un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Autorita' o circolante per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. La Autorita', comunque, si impegnera' a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni. 5. Oltre ai privilegi e alle immunita' definite ai paragrafi precedenti, al Direttore esecutivo della Autorita' e ai membri del suo gruppo aventi funzioni direttive, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, sono riconosciuti privilegi e immunita', agevolazioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia. 6. Oltre i privilegi e le immunita' suddette i membri del personale, che non sono residenti permanenti in Italia al momento della loro assunzione in servizio presso l'Autorita' ed i funzionari assunti dall'Autorita' prima del trasferimento a Parma, potranno acquistare un autoveicolo in esenzione da diritti e tasse per il periodo della loro residenza in Italia; l'autoveicolo e' registrato in una serie speciale.

Testo vigente dal 26 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-01-10;17~accordo-di-sede-art11 · fonte su Normattiva