SOCIALE 1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidita' e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia,

  • a)i funzionari e gli agenti temporanei e gli agenti a contratto saranno iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea;
  • b)gli agenti ausiliari saranno iscritti ad un regime obbligatorio, preferibilmente quello dell'ultimo paese di iscrizione o del paese di origine;
  • c)gli agenti ausiliari non iscritti ad un regime obbligatorio dell'Unione europea verranno iscritti al regime italiano, e saranno pagati dalla Autorita' i contributi previsti dalla normativa in vigore. 2. Salvo quanto previsto alla lettera (c) del precedente comma, la Autorita' sara' esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dalla Autorita', o a suo nome, al proprio personale. Il personale di cittadinanza italiana sara' tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Autorita', o a suo nome.

Testo vigente dal 26 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-10;17~accordo-di-sede-art12 · fonte su Normattiva