' DELL'AUTORITA' 1. La Autorita', i suoi beni, i suoi averi ed i suoi archivi - ovunque situati e destinati al perseguimento dei fini istituzionali dell'Autorita' - saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale e non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunita' ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee. 2. I locali e gli edifici utilizzati dalla Autorita' saranno inviolabili. Le autorita' competenti italiane non entreranno nei locali per svolgere attivita' ufficiali se noli con esplicito consenso dei Direttore esecutivo dell'Autorita' ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumera' il consenso del Direttore esecutivo o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo ne' l'uno ne' l'altro. 3. La Autorita' non godra' dell'immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari:

  • i)in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e' utilizzato per conto dell'Autorita' ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;
  • ii)in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conrormita' al regolamento sul personale;
  • iii)in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'Autorita'. 4. Il Direttore esecutivo della Autorita' si impegna a fare in modo che i locali della Autorita' non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della liberta' personale ai sensi della legislazione italiana o sono ricercati dall'Italia ai fini dell'estradizione in un altro Paese. 5. L'Italia riconoscera' alla Autorita' il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorita' italiane interessate in qualsiasi altra localita' d'Italia. 6. Le autorita' italiane garantiranno il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dalla Autorita' alle persone indicate nel presente Accordo.

Testo vigente dal 26 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-10;17~accordo-di-sede-art8 · fonte su Normattiva