Le istituzioni apportano ai loro regolamenti interni e di procedura, secondo le rispettive procedure previste dai trattati originari, gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari che sono resi necessari dall'adesione sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
Testo vigente dal 2 marzo 2012
